Arma dei Carabinieri - Comunicati
domenica 27 luglio 2008
Carta del Lavoro
La carta del lavoro nasce il 21 Aprile del 1927. Subordina il mondo della produzione (imprenditori e lavoratori) al potere dello stato e alla crescita della potenza nazionale. Non si tratta né di capitalismo né di socialismo ma di un miscuglio particolare che si basa su aspetti e soggetti degenerati di entrambi (fautori del nazionalismo e del protezionismo), per dar vita allo statismo, di cui il fascismo è la variante italiana.
Art.1
La nazione italiana è un organismo avente fini, vita e mezzi d’azione superiori, per potenza e durata, o quelli degli individui, divisi o raggruppati, che lo compongono. E’ una unità morale, politica ed economica, che si realizza integralmente nello Stato Fascista.
Art.2
Il Lavoro, sotto tutte le sue forme organizzative, esecutive, intellettuali, tecniche e manuali, è un dovere sociale ed, a questo titolo è tutelato dallo Stato. Il complesso della produzione è unitario, dal punto di vista nazionale, i suoi obiettivi sono unitari e si riassumono nel benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale.
Art.3
L’organizzazione sindacale, o professionale, è libera, ma, solo il sindacato, legalmente riconosciuto e sottoposto al controllo dello Stato, ha il diritto di rappresentare, legalmente, con la categoria dei Datori di lavoro o dei Lavoratori, per cui è costituito, di tutelare, di fronte allo Stato ed alle altre associazioni professionali, gli interessi, di stipulare contratti collettivi di
lavoro, obbligatori, per tutti gli appartenenti alla categoria, di imporre loro tributi e di esercitare, rispetto ad essi, funzioni delegate di interesse pubblico.
Art.4
Nel contrasto collettivo di lavoro trova la sua espressione concreta la solidarietà tra i vari fattori della produzione mediante la conciliazione degli opposti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori, e, la loro subordinazione agli interessi superiori della produzione.
Art.5
La magistratura del lavoro è l’organo con cui lo Stato interviene a regolare le controversie di lavoro, sia che vertano sull’osservanza dei patti e delle altre norme esistenti, sia che vertano sulla determinazione di nuove condizioni di lavoro.
Art.6
Le associazioni professionali, legalmente riconosciute, assicurano l’uguaglianza tra datori di lavoro e lavoratori; giuridicamente, mantengono la disciplina della produzione e ne promuovono il perfezionamento. Le Corporazioni costituiscono l’organizzazione unitaria e ne rappresentano, integralmente, gli interessi. In virtù di questa integrale rappresentanza, essendo gli interessi della produzione gli interessi nazionali, le corporazioni sono, dalla legge, considerati come organi dello Stato. Quali rappresentanti degli interessi unitari della produzione, le Corporazioni, possono dettare norme obbligatorie sulla disciplina dei rapporti di
lavoro ed anche sul coordinamento della produzione, tutte le volte che ne abbiano avuti i necessari poteri dalle associazioni collegate.
Art.7
Lo Stato corporativo considera l’iniziativa privata, nel campo della produzione, come lo strumento più utile ed efficiente della Nazione. L’organizzazione privata della produzione, essendo funzione di interesse nazionale, l’organizzazione delle imprese è responsabile dello indirizzo della produzione di fronte allo Stato. Dalla collaborazione delle forze produttive deriva, fra tecnico, impiegato ed operaio, reciprocità di diritti e di doveri. Il Prestatore di opera è un collaboratore attivo dell’impresa economica, la direzione della quale spetta al datore di lavoro che ne ha la responsabilità.
Art.8
Le associazioni professionali dei datori di lavoro hanno l’obbligo di promuovere, in tutti i modi, l’aumento, il perfezionamento della produzione e la riduzione dei costi di gestione. Le rappresentanze di coloro che esercitano una libera professione e le associazioni dei pubblici dipendenti concorrono alla tutela degli interessi dell’arte, della scienza e delle lettere, al perfezionamento della produzione ed al conseguimento dei fini morali dell’ordinamento corporativo.
Art.9
L’intervento dello Stato, nella produzione economica, ha luogo, soltanto, quando manca, o è insufficiente, l’iniziativa privata o quando sono in gioco gli interessi politici dello Stato. Tale intervento può assumere forma di controllo, di incoraggiamento o di gestione diretta.
Art.10
Nelle controversie di lavoro, l’azione giudiziaria non può essere intentata se l’organo corporativo non ha, prima, esperito il tempo di conciliazione. Nelle controversie individuali, concernenti l’interpretazione dei contratti collettivi di lavoro, le associazioni professionali hanno la facoltà di interporre i loro uffici per la conciliazione. La competenza, per tali controversie, è devoluta alla Magistratura ordinaria integrata da assessori designati dalle associazioni professionali.
Art.11
Le associazioni professionali hanno l’obbligo di regolare, mediante contratti collettivi, i rapporti di lavoro fra le categorie, i datori di lavoro e di lavoratori, che rappresentano. Il Contratto collettivo di lavoro si stipula fra associazioni di primo grado, sono la guida ed il controllo delle organizzazioni centrali, salva la facoltà di sostituzione, da parte di grado superiore, nei casi previsti dalla legge o dagli statuti. Ogni contratto collettivo di lavoro, sotto
pena di nullità, deve contenere norme precise sui rapporti disciplinari, sul periodo di prova e sul pagamento della retribuzione, sull’orario di lavoro.
Art.12
L’azione del sindacato, l’opera conciliativa degli organi corporativi e la sentenza della Magistratura del lavoro, garantiscono la corrispondenza dei salari alle esigenze normali della vita, alle possibilità della produzione ed al rendimento del lavoro. La determinazione del salario è sottratta a qualsiasi norma generale ed è affidata all’accordo delle parti nei contratticollettivi.
Art.13
I dati rilevati dalle pubbliche amministrazioni, dall’Istituto Centrale di Statistica e dalle associazioni professionali, legalmente riconosciute, circa le condizioni della produzione, del lavoro, della situazione del mercato monetario e le variazioni del tenore di vita dei prestatori di opera, coordinati ed elaborati dal Ministero delle Corporazioni, durante il criterio per contemperare gli interessi delle varie categorie e delle classi fra di loro e, di queste ultime, con
lo interesse superiore della produzione.
Art.14
La retribuzione deve essere corrisposta nella forma più consona alle esigenze del lavoro e dell’impresa. Quando la retribuzione sia stabilita a cottimo e la liquidazione dei cottimi sia data a periodi superiori alla quindicina, sono dovuti adeguati acconti quindicinali e settimanali. Il lavoro notturno, non compreso in regolari turni periodici, viene retribuito con una percentuale
in più rispetto al lavoro diurno. Quando il lavoro sia retribuito a cottimo, le tariffe del cottimo, devono essere determinare in un modo che all’operaio laborioso, di normale capacità lavorativa, sia consentito di ottenere un guadagno minimo oltre la paga base.
Art.15
Il prestatore d’opera ha diritto al riposo settimanale in coincidenza con la Domenica. I contratti collettivi applicheranno il principio tenendo conto delle norme esistenti, delle esigenze tecniche delle imprese e, nei limiti di tali esigenze, procureranno, altresì, che siano rispettate le festività civili e religiose, secondo le tradizioni locali. L’orario di lavoro dovrà essere
scrupolosamente ed integralmente osservato dal prestatore d’opera.
Art.16
Dopo un anno di ininterrotto servizio, il prestatore d’opera, nelle imprese al lavoro continuo, ha diritto ad un periodo annuo di riposo feriale retribuito.
Art. 17
Nelle imprese a lavoro continuo, il lavoratore, ha diritto, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, per licenziamento senza sua colpa, ad una indennità proporzionale agli anni di servizio. Tale indennità è dovuta anche in caso di morte del lavoratore dipendente.
Art.18
Nelle imprese a lavoro continuo, il trapasso dell’azienda non risolve il contratto di lavoro ed il personale, ad asse addetta, conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare. La malattia del lavoratore, che non ecceda una determinata durata, non risolve il contratto di lavoro. Il richiamo alle armi od in servizio nella M.V.S.N. non può essere causa di licenziamento.
Art.19
Le infrazioni alla disciplina ed agli atti che turbino il normale andamento dell’azienda, commesso da prenditori di lavoro, sono puniti, secondo la gravità della mancanza, con la multa, con la sospensione dal lavoro e, per i casi più gravi, con il licenziamento senza indennità. Saranno specificati i casi in cui l’imprenditore può infliggere la multa, la sospensione od il licenziamento immediato senza indennità.
Art.20
Il prestatore d’opera, di nuova assunzione, è soggetto ad un periodo di prova durante il quale è reciproco il diritto alla risoluzione del contratto con il solo pagamento della retribuzione per il tempo in cui il lavoro è stato effettivamente prestato.
Art.21
Il contratto collettivo di lavoro estende i suoi benefici e la sua disciplina anche al lavoratore a domicilio. Speciali norme saranno dettate dallo Stato per assicurare la pulizia è l’igiene del lavoro a domicilio.
Art.22
Lo Stato accerta e controlla il fenomeno della occupazione e della disoccupazione dei
lavoratori, indice di complessivo delle condizioni della produzione e del lavoro.
Art.23
Gli uffici di collocamento sono costituiti a base paritetica sotto il controllo degli organi
corporativi dello Stato. I datori di lavoro hanno l’obbligo di assumere i prestatori d’opera tramite detti uffici. Ad essi è data la facoltà di scelta degli scritti negli elenchi con preferenza a coloro che sono iscritti al P.N.F. ed ai sindacati fascisti, secondo l’anzianità di iscrizione.
Art.24
Le associazioni professionali di lavoratori hanno l’obbligo di esercitare una azione selettiva, fra i lavoratori, diretta ad elevarne, sempre di più, la capacità tecnica ed il valore morale.
Art.25
Gli organi corporativi sorvegliano perché siano osservate le leggi sulla prevenzione degli infortuni e sulla pulizia del lavoro da parte dei singoli soggetti alle associazioni collegate.
Art.26
La previdenza è un’altra manifestazione del principio di collaborazione. Il datore di lavoro ed il prestatore d’opera devono concorrere, proporzionalmente, gli onori di essa. Lo Stato, mediante gli organi corporativi e le associazioni professionali, procurerà di coordinare e di unificare, quanto è più possibile, il sistema e gli istinti di previdenza.
Art.27
Lo Stato fascista si propone:
a) – il perfezionamento dell’assicurazione infortuni.
b)– Miglioramento ed estensione dell’assicurazione maternità.
c) – Assicurazione delle malattie professionali e della T.B.C. come avviamento alla
assicurazione generale su tutte le malattie.
d) – Il perfezionamento dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
e) – L’adozione di forme speciali assicurative, dotalizio per i giovani lavoratori.
Art.28
E’ compito delle assicurazioni dei lavoratori la tutela dei loro rappresentanti nelle pratiche amministrative e giudiziarie, relative all’assicurazione infortuni ed alla assicurazione sociale. Nei contratti collettivi di lavoro sarà stabilito, quando sia tecnicamente possibile, la costituzione di casse mutue per malattie col contributo dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera, da amministrarsi dai rappresentanti degli uni e degli altri, sotto la vigilanza degli organi corporativi.
Art.29
L’assistenza dei propri rappresentanti, soci o non soci, è un diritto ed un dovere delle associazioni professionali. Queste devono esercitare direttamente le loro funzioni di assistenza e non possono delegarle ad altri enti od istituti, se non per obiettivi di indole generale, eccedenti gli interessi delle singole categorie.
Art.30
L’educazione e l’istruzione, specie l’istruzione professionale, dei loro rappresentanti, soci o non soci, è uno dei principali doveri alle associazioni professionali. Esse devono affiancare la azione delle opere nazionali relative al dopolavoro ed alle altre iniziative d’educazione.
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