Art. 1. (riorganizzazione del disciolto partito fascista)
Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politico o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della resistenza o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principii, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.
Art. 2. (sanzioni penali)
Chiunque promuove od organizza sotto qualsiasi forma la ricostituzione del disciolto partito fascista a norma dell'articolo precedente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
la stessa pena si applica ai dirigenti dell'associazione o movimento; chiunque vi partecipa è punito con la reclusione fino a due anni.
Se l'associazione o il movimento assume, in tutto o in parte, il carattere di organizzazione armata o paramilitare ovvero fa uso di mezzi violenti di lotta, i promotori, i dirigenti, e gli organizzatori sono puniti con la reclusione da cinque a dodici anni e i partecipanti con la reclusione da uno a tre anni.
Fermo il disposto dell'art. 29, comma primo, del codice penale, la condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell'art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti previsti dall'art. 28, comma secondo, n. 1, del codice penale.
Art. 3. (scioglimento e confisca dei beni)
Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il ministro per l'interno, sentito il consiglio dei ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione o movimento.
nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'art. 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'art. 77 della costituzione.
Art. 4. (apologia del fascismo)
Chiunque, fuori del caso preveduto dall'art. 1, pubblicamente esalta esponenti, principii, fatti o metodi del fascismo oppure le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 500.000.
la pena è aumentata se il fatto è commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione o di propaganda.
la condanna importa la privazione dei diritti indicati nell'art. 28, comma secondo, n. 1, del codice penale per un periodo di cinque anni.
Art. 5. (manifestazioni fasciste)
Chiunque con parole, gesti o in qualunque altro modo compie pubblicamente manifestazioni usuali al disciolto partito fascista è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinquantamila.
Art. 6. (aggravamento di pene)
Le pene sono aumentate quando i colpevoli abbiano ricoperto una delle cariche indicate dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, o risultino condannati per collaborazionismo ancorchè amnistiati.
le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l'associazione o il movimento o la stampa.
Art. 7. (competenza e procedimenti)
La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene al tribunale.
Per i delitti stessi si procede sempre con istruzione sommaria, salvo che ricorrano le condizioni per procedere a giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 502 del codice di procedura penale. In questo caso il termine di cinque giorni indicato nello stesso articolo è elevato a quindici giorni.
Art. 8. (provvedimenti cautelari in materia di stampa)
Anche prima dell'inizio dell'azione penale, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro dei giornali, delle pubblicazioni o degli stampati nell'ipotesi del delitto preveduto dall'art. 4 della presente legge.
Nel caso previsto dal precedente comma, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni periodiche può essere eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, farne denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.
Nella sentenza di condanna il giudice dispone la cessazione dell'efficacia della registrazione, stabilita dall'art. 5 della legge 5 agosto 1948, n. 47, per un periodo da tre mesi a un anno e, in caso di recidiva, da sei mesi a tre anni.
Art. 9. (pubblicazioni sull'attività antidemocratica del fascismo)
La presidenza del consiglio bandisce concorsi per la compilazione di cronache dell'azione fascista, sui temi e secondo le norme stabilite da una commissione di dieci membri, nominati dai presidenti delle due camere, presieduta dal ministro per la pubblica istruzione, allo scopo di far conoscere in forma obbiettiva ai cittadini e particolarmente ai giovani delle scuole, per i quali dovranno compilarsi apposite pubblicazioni da adottare per l'insegnamento, l'attività antidemocratica del fascismo.
La spesa per i premi dei concorsi, per la stampa e la diffusione è a carico dei capitoli degli stati di previsione della spesa per acquisto e stampa di pubblicazioni della presidenza del consiglio e del ministero della pubblica istruzione.
Art. 10. (norme di coordinamento e finali)
Le disposizioni della presente legge si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale.
Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, concernenti la repressione dell'attività fascista, in quanto incompatibili con la presente legge.
La presente legge e le norme della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del codice penale.
Arma dei Carabinieri - Comunicati
giovedì 29 aprile 2010
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